DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1985, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1985, n. 143 (in G.U. 23/04/1985, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1991)
Testo in vigore dal: 2-3-1986
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  1.   Il   termine   previsto  dall'articolo  8,  primo  comma,  del
decreto-legge  1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni,
nella  legge  29  novembre  1982, n. 887, e' differito al 31 dicembre
1985.
  2.  Nel  terzo  comma  dell'articolo  9 del decreto-legge 1 ottobre
1982,  n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre
1982, n. 887, sono soppresse le parole "non alimentari".
  3.  La  realizzazione  di  programmi  di  investimento sui quali il
comitato  di  cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
ha  espresso parere favorevole e' attestata dagli istituti di credito
speciale.  La  predetta  attestazione  e' sostitutiva di ogni diverso
adempimento  prescritto  dalle  norme sulla contabilita' di Stato, in
particolare  dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilita'
di  Stato,  approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. ((Per
gli  investimenti  non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di
cui  sopra  puo'  essere  effettuata  anche sulla base di una perizia
giurata presentata dall'operatore economico)).
  4.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dello artigianato
puo'  disporre  verifiche presso le imprese allo scopo di controllare
l'esatta realizzazione dei programmi di cui al precedente comma 3.