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DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1985, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1985, n. 143 (in G.U. 23/04/1985, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1991)
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Testo in vigore dal:  2-3-1986
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Art. 5

1. Il termine previsto dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, è differito al 31 dicembre 1985.
2. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, sono soppresse le parole "non alimentari".
3. La realizzazione di programmi di investimento sui quali il comitato di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, ha espresso parere favorevole è attestata dagli istituti di credito speciale. La predetta attestazione è sostitutiva di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
((Per gli investimenti non superiori a lire 150 milioni l'attestazione di cui sopra può essere effettuata anche sulla base di una perizia giurata presentata dall'operatore economico))
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4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato può disporre verifiche presso le imprese allo scopo di controllare l'esatta realizzazione dei programmi di cui al precedente comma 3.