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DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 9

Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 121 (in G.U. 28/03/1987, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  27-1-1987 al: 27-3-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di distribuzione commerciale, nonché di modificare la vigente disciplina del credito agevolato per il commercio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. L'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui agli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, il consiglio comunale, entro il 30 aprile 1987, stabilisce con apposita delibera i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti entro il termine stabilito comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni.
2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati ed al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.
3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.
Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura, con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di una o due ore l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 22.
5. Gli esercizi specializzati nella vendita di prodotti di gastronomia, dolciari, bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, mobili, possono essere esclusi dal sindaco dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, come modificato dal comma 4.
6. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832".
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio.