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DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1986, n. 619

Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/10/1986)
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Testo in vigore dal:  5-10-1986 al: 3-12-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per il risanamento della gestione dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Al fine di consentire l'integrazione dei porti con le altre modalità di trasporto, il loro assetto complessivo è riorganizzato tenendo conto delle indicazioni sui sistemi portuali contenute nel Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986.
2. L'appartenenza di ciascun porto al proprio sistema deriva dalla sua collocazione geografica rispetto all'ambito circoscrizionale dei vari sistemi portuali. Gli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su, proposta del Ministro della marina mercantile, dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Le relative determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. Con apposita legge sono determinati nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095. La determinazione dei nuovi criteri terrà conto della vocazione dei singoli porti nell'ambito dei relativi sistemi.
4. Per avviare a realizzazione le indicazioni del Piano generale dei trasporti in materia di riorganizzazione dei porti, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, prorogato fino alla istituzione del CIPET ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è istituito per ciascun sistema portuale un comitato con il compito di studiare e proporre le linee programmatiche per l'organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture dei singoli sistemi. I comitati sono composti da un numero massimo di diciotto membri, nominati fra esponenti degli scali marittimi di interesse nazionale insistenti sul litorale compreso nel sistema, delle regioni, ancorché prive di litorali interessati al sistema, degli enti e delle categorie di settore.
5. La composizione della segreteria tecnica prevista dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che svolge il coordinamento di comitati di cui al comma 4, ai fini dell'attuazione dei compiti connessi all'applicazione del presente articolo è integrata da cinque rappresentanti nominati dal Ministro della marina mercantile. Nel caso in cui tali, rappresentanti siano funzionari dell'Amministrazione dello Stato, gli stessi sono collocati in posizione di fuori ruolo.