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LEGGE 2 marzo 1985, n. 55

Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.

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Testo in vigore dal: 23-3-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine  di  efficacia  della  legge  21 dicembre 1977, n. 967,
concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili
negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge
30  marzo  1981,  n.  119,  e con la legge 25 gennaio 1983, n. 14, e'
prorogato fino al 31 dicembre 1986.
  Per   l'esecuzione   in   economia  degli  interventi  di  edilizia
penitenziaria  e  per  l'acquisizione di beni e servizi di competenza
della  Direzione  generale per gli istituti di prevenzione e pena del
Ministero  di grazia e giustizia, il limite di spesa, previsto per il
funzionario delegato, e' elevato a lire 50 milioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 marzo 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              MARTINAZZOLI,   Ministro  di  grazia  e
                                giustizia

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

          NOTE

          Note al comma primo dell'articolo unico:
            -  Il  testo  della legge 21 dicembre 1977, n. 967, e' il
          seguente:
            "Art.  1. - Il Ministro di grazia e giustizia ha facolta'
          di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessita' di
          provvedere  a  lavori  di  manutenzione  straordinaria,  di
          adattamento  e  ristrutturazione  di edilizia penitenziaria
          nell'ambito  degli  istituti esistenti, da eseguirsi a cura
          del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio
          bilancio ordinario.
            Art.  2.  -  Per  la  realizzazione  delle  opere  di cui
          all'art.  1  i  progetti  sono  sottoposti al Ministero dei
          lavori pubblici per l'accertamento di cui all'art. 29 della
          legge  17  agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni
          ed integrazioni.
            In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non
          comportano    necessita'   di   varianti   allo   strumento
          urbanistico quando riguardino:
              a) lavori di manutenzione straordinaria;
              b) lavori di adattamento e di ristrutturazione.
            Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici
          ove ne sia prescritto il nulla osta dovra' pronunciarsi sui
          progetti  delle opere di cui all'art. 1 entro il termine di
          sessanta  giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del
          termine senza che sia stato comunicato il nulla osta questo
          si intende rilasciato.
            Resta  applicabile  ogni  piu' favorevole disposizione in
          materia per la realizzazione di opere pubbliche.
            Art.  3.  -  I  lavori  di  cui all'art. 1 possono essere
          eseguiti  dall'amministrazione  penitenziaria  in  economia
          diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a
          trattativa  privata  e  licitazione privata rispettivamente
          per importi fino a 300 e fino a 500 milioni.
            Per  lavori  di importo superiore a 1.000 milioni di lire
          si  applicano  le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n.
          584.
            Per  i  lavori  d'importo  fino  a  500 milioni non viene
          richiesto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato o di altri
          organi   consultivi,   ovvero   l'approvazione   di  organi
          dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
            Art. 4. - Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria
          non  possa  provvedervi direttamente, la progettazione e la
          direzione  lavori  delle  opere  di cui all'art. 1 potranno
          essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini
          le  cautele  amministrative  e le responsabilita' di natura
          tecnica,  agli uffici tecnici delle regioni, delle province
          e dei comuni, nonche' a liberi professionisti.
            Gli  elaborati  progettuali sono sottoposti all'esame del
          comitato  tecnico  amministrativo  del  Provveditorato alle
          opere  pubbliche  che  esprime  il  proprio parere entro il
          termine di trenta giorni dalla richiesta.
            Il  collaudo  delle  opere eseguite e' affidato a tecnici
          dell'amministrazione statale.
            I  limiti  di  importo,  stabiliti  dall'art. 19, primo e
          secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e
          successive  modificazioni, sono elevati da 10 a 150 milioni
          di lire.
            Art.  5.  - Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore
          dei  lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali,
          il  consiglio  di  giustizia  amministrativa per la regione
          siciliana  devono emettere i pareri prescritti sui progetti
          e sui contratti nel termine di sessanta giorni da quello in
          cui e' pervenuta la richiesta.
            Qualora  il  parere  sia  favorevole, senza osservazioni,
          alle   conclusioni   della  richiesta,  il  dispositivo  e'
          comunicato telegraficamente.
            In  caso  di  decorrenza  del termine senza che sia stato
          comunicato  il  parere  o  senza  che  l'organo adito abbia
          rappresentato    esigenze    istruttorie,    le   procedure
          amministrative   riprendono   il  loro  corso  prescindendo
          dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.
            In  ogni  caso  l'istruttoria ed il parere debbono essere
          definiti  entro  sessanta giorni dalla data di ricezione da
          parte dell'organo adito della notizia ed atti richiesti.
            Art.  6. - I decreti di cui all'art. 18 del regio decreto
          12  luglio  1934,  n.  1214,  e successive modificazioni ed
          integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'art.
          1  della  presente  legge, acquistano efficacia qualora non
          siano  restituiti  con  rilievo  istruttorio  entro  trenta
          giorni  dalla  data  in  cui siano pervenuti alla Corte dei
          conti e sono assoggettati al controllo successivo.
            Gli   atti   che   dispongono  l'assunzione  di  impegno,
          assoggettati  a  solo  controllo  successivo,  non  possono
          essere  trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione
          oltre trenta giorni dalla loro adozione.
            Art. 7. - Le disposizioni di cui agli articoli precedenti
          hanno vigore fino al 31 dicembre 1982".
            - Il testo dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119
          (legge finanziaria 1981), e' il seguente:
            "L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 della legge
          24   aprile  1980,  n.  146,  relativa  all'attuazione  del
          programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971,
          n.  1133,  e  1 luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il
          completamento,    l'adattamento,    la   permuta,   nonche'
          l'acquisto   di   immobili  da  destinare  ad  istituti  di
          prevenzione  e  pena,  e'  elevata a complessive lire 1.200
          miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa
          del  Ministero  dei  lavori pubblici, nel triennio 1981-83,
          secondo le quote indicate nell'allegata tabella A.
            Entro  il  31  marzo  1981,  con  decreto del Ministro di
          grazia  e  giustizia,  d'intesa  con il Ministro dei lavori
          pubblici,  si provvede, in esecuzione dello stanziamento di
          cui  al  precedente  comma, all'aggiornamento del programma
          dei  lavori  previsto  dall'art.  4 della legge 12 dicembre
          1971, n. 1133.
            I  provveditorati  alle opere pubbliche, per la sollecita
          esecuzione   del   programma   di   edilizia  penitenziaria
          approvato   con  decreto  ministeriale  30  marzo  1972,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, possono, anche in
          deroga  alle  norme  vigenti di contabilita' generale dello
          Stato,  procedere  ad  accorpamenti  in  un  unico lotto di
          lavori  di  tutte  le  opere  residue  e possono, altresi',
          procedere  ad  affidamento delle stesse, anche a trattativa
          privata, all'impresa aggiudicataria dell'appalto principale
          purche'  la  medesima  abbia  ancora in corso i lavori. Per
          l'affidamento a trattativa privata delle opere di cui sopra
          si  applicano le norme previste dal secondo comma dell'art.
          12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
            I  limiti  di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della
          legge  21  dicembre  1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli
          atti  comunque  concernenti  le  opere  di  cui al presente
          articolo  si  applicano  le  disposizioni di cui all'art. 6
          della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967".
            -  Il  testo  dell'articolo  unico della legge 25 gennaio
          1983,  n.  14,  recante  "Proroga, con modificazioni, della
          legge 21 dicembre 1977, n. 967", e' il seguente:
            "Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n.
          967,  concernente  procedure eccezionali per lavori urgenti
          ed  indifferibili  negli  istituti penitenziari, modificata
          con  l'art.  20  della  legge  30  marzo  1981,  n. 119, e'
          prorogato fino al 30 giugno 1984.
            Le  disposizioni  della legge di cui al comma precedente,
          modificata con l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
          sono  estese,  in  quanto  applicabili,  agli  atti  ed  ai
          contratti  riguardanti  la  predisposizione di servizi e di
          strutture strettamente necessari per il funzionamento degli
          istituti e delle sezioni, in conseguenza di lavori eseguiti
          ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1977, n. 967".