stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1984, n. 409

Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 settembre 1984, n. 618 (in G.U. 01/10/1984, n.270).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  2-8-1984 al: 1-10-1984
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di finanziare progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e di prorogare gli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1984, contributi a favore della provincia e del comune di Napoli, rispettivamente, nelle misure di lire 12 miliardi e di lire 15 miliardi per il finanziamento dell'esecuzione di lavori socialmente utili individuati e regolamentati dalle predette amministrazioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da affidare a cooperative di produzione e lavoro.
2. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, prolungato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 27 miliardi, e del comma 2, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.