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DECRETO-LEGGE 25 ottobre 1982, n. 796

Interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 09 dicembre 1982, n. 918 (in G.U. 18/12/1982, n.347).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1985)
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Testo in vigore dal:  2-3-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediati interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


A favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese di navigazione e di armamento assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale numeri 52, 63 e 146, rispettivamente, del 23 febbraio 1982, del 5 marzo 1982 e del 29 maggio 1982, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1 agosto 1982, una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma precedente per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.
Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal precedente primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Alla corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria. (2) (3) (4)
((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 settemre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 4 comma 27) che il periodo massimo di concessione dell'indennità prevista dal presente articolo, è prolungato di altri dodici mesi.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 agosto 1984, n. 409 convertito con modificazioni dalla L. 28 settembre 1984, n. 618 ha disposto (con l'art. 1) che ll periodo di concessione dell'indennità prevista dal presente articolo, prolungato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 agosto 1985, n. 393 convertito con L. 1 ottobre 1985, n. 484 ha disposto (con l'art. 1) che il periodo di concessione dell'indennità prevista dal presente articolo, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1985.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45 ha disposto (con l'art. 4 comma 4) che il periodo di concessione dell'indennità prevista dal presente articolo, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1984, n. 618, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1 ottobre 1985, n. 484, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1986, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.