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DECRETO-LEGGE 29 giugno 1984, n. 277

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1984, n. 430 (in G.U. 09/08/1984, n.219).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1985)
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Testo in vigore dal: 1-5-1985
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione
degli  oneri  sociali,  gli  sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno e
l'esperimento   pilota  per  l'avviamento  al  lavoro  nelle  regioni
Campania e Basilicata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 giugno 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In  attesa  del riordino strutturale ed organico, anche ai fini
dell'armonizzazione  tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento
delle  assicurazioni  sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli
oneri  sociali,  il  termine  per  sgravi contributivi previsto dagli
articoli  1  e 2 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito,
con  modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, e' differito al
30 novembre 1984. ((2))
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  comma precedente,
valutato  in lire 3.300 miliardi, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dello  stanziamento  del  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno finanziario 1984
all'uopo    utilizzando    lo   specifico   accantonamento   "Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ".
  3.  Il  termine  di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 gennaio
1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984,
n.  30,  relativo  ai  lavori della commissione tecnica incaricata di
elaborare  proposte  organiche  per  la riforma della fiscalizzazione
degli oneri sociali, e' differito al 31 ottobre 1984.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione,  per  l'anno finanziario
1984,  del  diciannovesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 12
settembre  1983,  n.  463, convertito, con modificazioni, in legge 11
novembre 1983, n. 638, valutato in lire 700 miliardi, si provvede con
un'aliquota  delle  maggiori  entrate derivanti dall'applicazione del
decreto-legge  27  febbraio  1984,  n.  15,  recante modificazioni al
regime  fiscale  di  alcuni prodotti petroliferi, nonche' proroga del
trattamento  fiscale  agevolato  per  le  miscele di alcoli e benzina
usate  per  autotrazione  nelle  prove  sperimentali, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85.
  5.  Il  termine del 30 giugno 1984 previsto dall'articolo 2, decimo
comma,  del  decreto-legge  29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  27  febbraio 1984, n. 18, relativo allo
sgravio  contributivo  di  cui  all'articolo 59 del testo unico delle
leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, e successive
modificazioni e integrazioni, e' differito fino a tutto il periodo di
paga in corso alla data del 31 dicembre 1984. ((2))
  6.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  precedente quinto
comma,  valutato  in  lire 1.400 miliardi nell'anno 1986, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1984,
all'uopo  utilizzando  parzialmente la proiezione per detto anno 1986
dell'accantonamento  "Interventi  straordinari nel Mezzogiorno per il
decennio 1982-91".
  6-bis.  A  decorrere  dal  periodo di paga in corso alla data del 1
gennaio  1980,  gli  sgravi  contributivi  di cui all'articolo 59 del
testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo  1978,  n.  218, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano   anche   alle  imprese  di  navigazione  per  i  marittimi
componenti  l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi
ubicati  nei  territori  del  Mezzogiorno,  con  la  esclusione delle
imprese   esercenti   servizi   con   le   isole  maggiori  e  minori
sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso
di  navi  iscritte  nei  suddetti compartimenti successivamente al 31
agosto  1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si
tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane.
  6-ter.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma precedente
valutato  per  il  periodo  fino  al  31  dicembre  1984  in lire 130
miliardi,  si  provvede  con  una  aliquota  delle  maggiori  entrate
derivanti  dall'applicazione  del  decreto-legge 27 febbraio 1984, n.
15,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1984,  n.  85,  recante  modificazioni  al  regime  fiscale di alcuni
prodotti   petroliferi,   nonche'  proroga  del  trattamento  fiscale
agevolato  per  le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione
nelle prove sperimentali.
  7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1984, N. 430
  8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 AGOSTO 1984, N. 430
  8-bis.  I  contributi  dovuti  dalle imprese cooperative e dai loro
dipendenti,  ai  sensi degli articoli 1 e 3, primo comma, della legge
15  giugno  1984, n. 240, dalla data di entrata in vigore della legge
stessa al 30 settembre 1984, sono versati in unica soluzione entro il
25 novembre 1984.
  8-ter.   Il   termine   di   cui  all'articolo  2,  comma  15,  del
decreto-legge  12  settembre  1983,  n. 463, convertito in legge, con
modificazioni,  dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' differito al
30 novembre 1984.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L.  1 marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 aprile 1985 n. 155 (in G.U. 30/04/1985 n. 101) ha disposto (con
l'art.  1,  comma  1)  che  "In  attesa  del  riordino strutturale ed
organico,  anche  ai  fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei
sistemi  di  finanziamento  degli oneri sociali, i termini per sgravi
contributivi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge
29  giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 4
agosto 1984, n. 430, sono differiti al 31 maggio 1985".