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DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1984, n. 4

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1984, n. 30 (in G.U. 23/03/1984, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1984)
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Testo in vigore dal:  10-8-1984
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è differito al 30 aprile 1984.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 giugno 1984, n. 277, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1984, n. 430, ha disposto (con l'art. 1 comma 3) che "il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, relativo ai lavori della commissione tecnica incaricata di elaborare proposte organiche per la riforma della fiscalizzazione degli oneri sociali, è differito al 31 ottobre 1984".