stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1984, n. 4

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1984, n. 30 (in G.U. 23/03/1984, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1984)
nascondi
Testo in vigore dal: 10-8-1984
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di adottare norme rivolte alla
proroga  della  fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile
1984   ed   alla   integrazione  delle  disposizioni  in  materia  di
regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del  bilancio e della programmazione economica, del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  In  attesa  del riordino strutturale ed organico, anche ai fini
dell'armonizzazione  tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento
delle  assicurazioni  sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli
oneri   sociali,   il   termine  per  sgravi  contributivi,  previsto
dall'articolo  1,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio
1983,  n.  17,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 25 marzo
1983,  n.  79,  e' differito a tutto il periodo di paga in corso alla
data del 30 giugno 1984.
  2.  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  in  corso alla data del 1
dicembre  1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma
1,  le  misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo
comma,  lettere  a)  e  b),  del  decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 21 maggio 1982, n. 267,
sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti
per il personale femminile. ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L. 29 giugno 1984, n. 277, convertito con modificazioni dalla
L.  4  agosto 1984, n.430, ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "in
attesa   del   riordino   strutturale  ed  organico,  anche  ai  fini
dell'armonizzazione  tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento
delle  assicurazioni  sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli
oneri  sociali,  il  termine  per  sgravi contributivi previsto dagli
articoli  1  e 2 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito,
con  modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, e' differito al
30 novembre 1984".