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DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1984, n. 4

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1984, n. 30 (in G.U. 23/03/1984, n.83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1984)
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Testo in vigore dal:  10-8-1984
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 giugno 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.
2. La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogata fino al 30 giugno 1984.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 giugno 1984, n. 277, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1984, n.430, ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "in attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, è differito al 30 novembre 1984".