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LEGGE 18 febbraio 1983, n. 50

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1989)
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Testo in vigore dal: 3-1-1989
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 2. - Il patrimonio dell'istituto e' costituito: 
    a) dal fondo di dotazione conferito secondo le quote versate  dai
sottoindicati partecipanti: 
 
        Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ente fondatore; 
        Banca nazionale del lavoro, ente fondatore; 
        Cassa depositi e prestiti; 
        Consorzio di credito per le opere pubbliche; 
        Istituto nazionale delle assicurazioni; 
        Monte dei Paschi di Siena; 
        Istituto bancario S. Paolo di Torino; 
        Banco di Napoli; 
        Banco di Sicilia; 
        Banco di Sardegna; 
    b) da un fondo di garanzia di lire 2.500  milioni  conferito  dal
CONI; 
    c) dalla riserva ordinaria di cui all'articolo 13; 
    d) da eventuali riserve straordinarie. 
  Il fondo di  dotazione  dell'Istituto  puo'  essere  aumentato  con
versamenti di quote non inferiori a lire 2 miliardi  conferite  anche
da altri partecipanti. 
  Tanto i nuovi conferimenti quanto i trasferimenti delle quote  gia'
conferite devono essere approvati dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto. 
  Costituisce  altresi'  elemento   patrimoniale   dell'Istituto   il
versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per cento  calcolata
sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma  dell'articolo  6
del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".((1)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 3, comma  2)
che "L'aliquota da versare dal Comitato olimpico  nazionale  italiano
(CONI) all'Istituto per il credito sportivo, fissata nel 3 per  cento
dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, e' ridotta al  2
per cento." 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  4,  comma  1)  che  la  predetta
modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.