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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1983, n. 49

Norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1997)
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Testo in vigore dal: 12-3-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto-legge  23 aprile 1925, n. 520, convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
  Vista la legge 14 giugno 1925, n. 884;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156,   con   il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.
655;
  Visti  i  vigenti  provvedimenti  tariffari  riguardanti  i servizi
postali  nonche'  i  servizi  di  telecomunicazioni relativi a utenze
telefoniche di qualsiasi tipo, utenze telex, utenze fototelegrafiche,
uso  di  circuiti  telefonici  punto  a punto in ambito nazionale per
fonia  o  per  trasmissioni  di  tipo  telegrafico,  uso  di circuiti
telefonici  punto  a  punto  in ambito internazionale per fonia o per
trasmissioni   di  tipo  telegrafico,  limitatamente  alla  parte  di
competenza italiana;
  Vista  la  legge  5  agosto 1981, n. 416, concernente la disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per la editoria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268,  recante  le  norme  di attuazione della legge 5 agosto 1981, n.
416;
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  alle  disposizioni contenute
nell'art. 28 della stessa legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Sentito  il  parere  delle  competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 febbraio 1983;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Le  riduzioni  previste  dall'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n.
416,  si  applicano, a domanda e con le decorrenze fissate dal citato
art.  28,  alle  tariffe  stabilite nei rispettivi provvedimenti ed a
beneficio delle imprese editrici di testate periodiche, nonche' delle
agenzie di stampa di cui all'art. 27 della medesima legge.