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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. 17

Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 (in G.U. 30/03/1983, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal: 29-1-1983
al: 30-3-1983
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita'  e  l'urgenza  di  adottare  misure  per  il
contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 gennaio 1983; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                 Fiscalizzazione degli oneri sociali 
 
  In attesa del riordino  strutturale  ed  organico,  anche  ai  fini
dell'armonizzazione  tra  i   diversi   settori,   dei   sistemi   di
finanziamento  delle  assicurazioni   sociali   obbligatorie   e   di
fiscalizzazione degli oneri sociali: 
    a) e' differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del
30 novembre 1983 il termine previsto nell'articolo  1,  primo  comma,
del  decreto-legge  1  ottobre  1982,   n.   694,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881; 
    b) e' ridotto di due punti per i contributi  relativi  all'intero
numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite  per
l'anno 1983, ferme restando le condizioni  previste  dall'articolo  2
del  decreto-legge  24   marzo   1982,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  21  maggio  1982,  n.  267,   l'importo
complessivo delle aliquote della  contribuzione  per  l'assicurazione
contro le  malattie  a  carico  dei  datori  di  lavoro  del  settore
dell'agricoltura. 
  Per l'elaborazione di proposte organiche per  la  disciplina  della
materia, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  e'  istituita  una
commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello
Stato e di enti pubblici e da  persone  estranee  all'amministrazione
stessa, nel numero massimo di dodici  unita',  di  cui  non  piu'  di
cinque estranee alla pubblica amministrazione, scelti tra esperti  in
materie  giuridiche,  previdenziali,  statistiche,   attuariali,   di
tecnica e contabilita' aziendale. 
  La commissione e'  presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale o da un suo delegato ed e' coadiuvata da  apposita
segreteria. 
  Ai  componenti   della   commissione   tecnica   spetta,   per   la
partecipazione a ciascuna seduta, una medaglia di presenza  a  titolo
di rimborso spese in misura pari a  quella  stabilita  ai  sensi  del
terzo  comma  dell'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. 
  Gli oneri derivanti dal funzionamento  della  commissione  e  della
segreteria sono a carico  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale.