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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 694

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 881 (in G.U. 01/12/1982, n.330).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/01/1983)
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Testo in vigore dal:  31-3-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e di adottare immediate misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali


A favore dei soggetti indicati nell'art. 1 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, gli sgravi contributivi vigenti al 30 giugno 1982 sono prorogati a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1982.
((2))

La riduzione di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ferme restando le condizioni previste dall'articolo stesso, è estesa ai contributi relativi a tutte le giornate di lavoro svolte dagli operai agricoli e retribuite per l'anno 1982. Il termine per i versamenti in conto corrente postale dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo determinato nonché dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e rispettivi concedenti, compresi i contributi aggiuntivi, in scadenza al 10 novembre 1982, è prorogato al 10 dicembre 1982.
Alla spesa conseguente all'applicazione del presente articolo, valutata in lire 2.660 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 29 gennaio 1983, n.17, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n.79 ha disposto (con l'art.2,comma 1 lettera a) che è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983 il termine previsto nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694.