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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. 17

Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 (in G.U. 30/03/1983, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  29-1-1983 al: 30-3-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Fiscalizzazione degli oneri sociali


In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i diversi settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali:
a) è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983 il termine previsto nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 881;
b) è ridotto di due punti per i contributi relativi all'intero numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1983, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, l'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.
Per l'elaborazione di proposte organiche per la disciplina della materia, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è istituita una commissione tecnica composta da funzionari dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici e da persone estranee all'amministrazione stessa, nel numero massimo di dodici unità, di cui non più di cinque estranee alla pubblica amministrazione, scelti tra esperti in materie giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali, di tecnica e contabilità aziendale.
La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato ed è coadiuvata da apposita segreteria.
Ai componenti della commissione tecnica spetta, per la partecipazione a ciascuna seduta, una medaglia di presenza a titolo di rimborso spese in misura pari a quella stabilita ai sensi del terzo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
Gli oneri derivanti dal funzionamento della commissione e della segreteria sono a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.