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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
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Testo in vigore dal:  22-8-2008
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Art. 43



Al presidente dell'istituto, ai vice presidenti ed ai componenti il consiglio di amministrazione, i collegi dei sindaci e gli altri organi centrali, regionali
((...))
sono dovuti, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, emolumenti stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
((12))

L'indennità di carica al presidente dell'istituto è determinata in misura che tenga conto delle funzioni inerenti alla carica in relazione al complesso ordinamento dell'istituto medesimo.
Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo è corrisposta una indennità fissa, oltre alla medaglia di presenza a titolo di rimborso spese per la partecipazione a ciascuna seduta, nelle misure stabilite a norma del primo comma. Tale indennità è maggiorata per i vice presidenti in relazione alle funzioni che sono chiamati a svolgere normalmente.
Una indennità fissa e la medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze degli organi di amministrazione dell'istituto spettano anche al presidente ed agli altri componenti i collegi dei sindaci.
Ai titolari delle cariche di cui al primo comma è corrisposto un trattamento di missione quando, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, debbano recarsi fuori della loro residenza. Tale trattamento è stabilito, quanto alla forma, alle condizioni ed alla misura, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
La deliberazione deve essere contemporaneamente rimessa ai Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere approvata o restituita con motivati rilievi entro centoventi giorni dalla data in cui è pervenuta ai Ministeri medesimi.
Qualora entro il termine stabilito al precedente comma il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro non abbia comunicato all'istituto rilievi in ordine alla deliberazione, la stessa diventa esecutiva.
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133, ha disposto (con l'art. 20, comma 11) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e
provinciali"."