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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
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Testo in vigore dal: 28-3-1989
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 30 aprile 1969,  n.  153,  e,  in  particolare,  gli
articoli 27 e 29 della legge medesima; 
  Visti  il  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,   sul
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155,  e
le successive modificazioni ed integrazioni; 
  Udito il parere della commissione parlamentare prevista all'art. 30
della sopra menzionata legge 30 aprile 1969, n. 153; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la  previdenza  sociale
di concerto con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  ((Sono organi dell'Istituto: 
    1) il presidente; 
    2) il consiglio di amministrazione; 
    3) il comitato esecutivo; 
    4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse; 
    5) i comitati regionali; 
    6) i comitati provinciali; 
    7) il collegio dei sindaci; 
    8) il direttore generale)). 
  Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal
presente decreto sono rinnovati ogni quattro  anni.  I  membri  degli
organi collegiali cessano dalle funzioni  allo  scadere  del  termine
anche  se  sono  stati  nominati  nel  corso   del   quadriennio   in
sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 
  Alla scadenza del  mandato,  i  membri  degli  organi  indicati  al
precedente comma possono essere confermati. 
  Il presidente dell'istituto ed i  vice  presidenti  possono  essere
confermati nelle rispettive cariche una sola volta. 
  Alla scadenza  del  mandato,  tutti  gli  organi  disciplinati  dal
presente decreto restano in carica fino  all'insediamento  dei  nuovi
organi.