DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639

Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 43. 
 
  Al presidente dell'istituto, ai vice presidenti ed ai componenti il
consiglio di amministrazione, i  collegi  dei  sindaci  e  gli  altri
organi centrali, regionali ((...)) sono dovuti, per l'esercizio delle
funzioni inerenti alle rispettive cariche, emolumenti  stabiliti  con
decreto del Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale  di
concerto con il Ministro per il tesoro. ((12)) 
  L'indennita' di carica al presidente dell'istituto  e'  determinata
in misura che tenga conto delle  funzioni  inerenti  alla  carica  in
relazione al complesso ordinamento dell'istituto medesimo. 
  Ai componenti  il  consiglio  di  amministrazione  ed  il  comitato
esecutivo e' corrisposta una indennita' fissa, oltre alla medaglia di
presenza a titolo di rimborso spese per la partecipazione a  ciascuna
seduta,  nelle  misure  stabilite  a  norma  del  primo  comma.  Tale
indennita' e' maggiorata per i  vice  presidenti  in  relazione  alle
funzioni che sono chiamati a svolgere normalmente. 
  Una indennita' fissa e la medaglia  di  presenza  per  l'intervento
alle adunanze degli organi di amministrazione dell'istituto  spettano
anche al presidente ed agli altri componenti i collegi dei sindaci. 
  Ai titolari delle cariche di cui al primo comma e'  corrisposto  un
trattamento  di  missione  quando,  per  l'esercizio  delle  funzioni
inerenti alle rispettive cariche, debbano recarsi  fuori  della  loro
residenza. Tale trattamento e' stabilito,  quanto  alla  forma,  alle
condizioni  ed  alla  misura,  con  deliberazione  del  consiglio  di
amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto del  Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per
il tesoro. 
  La  deliberazione  deve  essere   contemporaneamente   rimessa   ai
Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,
e deve essere approvata  o  restituita  con  motivati  rilievi  entro
centoventi giorni  dalla  data  in  cui  e'  pervenuta  ai  Ministeri
medesimi. 
  Qualora entro il termine stabilito al precedente comma il  Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per
il tesoro non abbia comunicato all'istituto rilievi  in  ordine  alla
deliberazione, la stessa diventa esecutiva. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n.133, ha disposto (con l'art. 20, comma 11) che "A
decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma  dell'articolo  43  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,  dopo
la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e 
provinciali"."