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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 903

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/581 relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2000)
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Testo in vigore dal:  8-12-1982 al: 27-2-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 79/581 del 19 giugno 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


I prodotti alimentari esposti per la vendita al consumatore ai sensi dell'art. 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, e delle relative norme di esecuzione, debbono recare, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, e con le stesse modalità per esso previste, l'indicazione del prezzo per unità di misura.
È obbligatoria l'indicazione del prezzo riferito all'unità di misura, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, anche nella pubblicità scritta e nei cataloghi che recano l'indicazione del prezzo di vendita dei prodotti alimentari, fatte salve le esenzioni previste dal successivo art. 4.
Nei casi in cui sia obbligatoria, in base alle disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo di vendita per i prodotti alimentari offerti al consumatore su fondi agricoli, deve essere anche indicato, con le stesse modalità, il prezzo per unità di misura.
Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari somministrati al pubblico o in locali non aperti al pubblico, né a quelli offerti esclusivamente a commercianti, utilizzatori professionali o in grande.