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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 903

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/581 relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/2000)
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Testo in vigore dal: 8-12-1982
al: 27-2-1992
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Vista  la  direttiva  n.  79/581  del  19  giugno 1979, emanata dal
Consiglio  delle  Comunita'  europee,  concernente  l'indicazione dei
prezzi   dei   prodotti  alimentari  ai  fini  della  protezione  dei
consumatori;
  Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente
provvedimento  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e di grazia e giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  I  prodotti  alimentari  esposti  per  la vendita al consumatore ai
sensi  dell'art.  38  della  legge  11  giugno  1971,  n.  426, sulla
disciplina  del  commercio,  e  delle  relative  norme di esecuzione,
debbono  recare,  oltre alla indicazione del prezzo di vendita, e con
le  stesse  modalita' per esso previste, l'indicazione del prezzo per
unita' di misura.
  E'  obbligatoria  l'indicazione  del  prezzo riferito all'unita' di
misura,  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui  all'art. 3 del
presente decreto, anche nella pubblicita' scritta e nei cataloghi che
recano  l'indicazione  del prezzo di vendita dei prodotti alimentari,
fatte salve le esenzioni previste dal successivo art. 4.
  Nei  casi  in  cui  sia  obbligatoria,  in  base  alle disposizioni
vigenti,   l'indicazione   del  prezzo  di  vendita  per  i  prodotti
alimentari  offerti  al  consumatore  su  fondi agricoli, deve essere
anche  indicato,  con  le  stesse  modalita', il prezzo per unita' di
misura.
  Il   presente   decreto  non  si  applica  ai  prodotti  alimentari
somministrati  al  pubblico o in locali non aperti al pubblico, ne' a
quelli    offerti   esclusivamente   a   commercianti,   utilizzatori
professionali o in grande.