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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1982, n. 769

Disposizioni urgenti in materia di commercio estero.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 03 dicembre 1982, n. 902 (in G.U. 07/12/1982, n.336).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1982)
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Testo in vigore dal: 24-10-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria ed urgente necessita' di autorizzare la
spesa  di 10 miliardi di lire per il finanziamento dei maggiori oneri
sostenuti   dall'I.C.E.   nel   1982   per   l'organizzazione  ed  il
funzionamento  degli  uffici  all'estero,  nonche'  di integrare di 2
miliardi lo stanziamento per il 1982 del capitolo 1612 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  commercio con l'estero
relativo  alla  corresponsione  di  contributi  ai  consorzi  e  alle
societa'   consortili   che  abbiano  come  scopo  sociale  esclusivo
l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione
delle  materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle
imprese stesse;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  ed  urgente  necessita' di
incrementare  di 96 miliardi di lire il fondo di dotazione della SACE
e  di  stabilire  la completa utilizzabilita' di detta somma, nonche'
dei  100 miliardi stanziati dalla legge 28 novembre 1980, n. 782, per
il pagamento di indennizzi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la spesa di 10 miliardi di lire per il finanziamento
dei    maggiori    oneri   sostenuti   nel   1982   dall'I.C.E.   per
l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero.
  Alla   copertura   di   detta   spesa   si  fara'  fronte  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  di  lire  20 miliardi
disposto   per   il   1982   dall'articolo   11,  quarto  comma,  del
decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 luglio 1981, n. 394.