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LEGGE 28 novembre 1980, n. 782

Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1993)
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Testo in vigore dal:  29-9-1981
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981, sono ridotte di 6,64 punti percentuali le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi nonché delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica, sempre che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL.
((1))

Per lo stesso periodo ed alle medesime imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riconosciuta una ulteriore riduzione di 2,54 punti percentuali.
Qualora l'importo delle riduzioni previste dai commi suddetti superi l'importo complessivo dei contributi di malattia dovuti dalle imprese, l'eccedenza va detratta dagli altri contributi dovuti all'INPS dalle imprese medesime e, nel caso di ulteriore eccedenza per le imprese che occupano personale iscritto presso Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, dai contributi dovuti agli enti gestori dei Fondi medesimi.
Il termine del 31 dicembre 1980, di cui al primo e al quarto comma dell'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981.
((1))

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1980 in lire 1.040 miliardi, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario medesimo.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 28 luglio 1981, n. 395 convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1981, n. 534 ha disposto (con l'art. 1) che il termine di cui al primo e quarto comma del presente articolo, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981