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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 1132

Modificazioni allo statuto dell'Università libera dell'Aquila degli Abruzzi.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 24-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  libera  dell'Aquila  degli
Abruzzi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 18
agosto  1964,  n.  921  e modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  libera  dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal
Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla  proposta  del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  libera  dell'Aquila  degli  Abruzzi,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.

  Dopo   l'art.  96  e'  inserito  il  seguente  nuovo  art.  96-bis,
concernente  la  istituzione  dei posti di ricercatore, nonche' norme
relative allo stato giuridico ed economico dei medesimi.
  Art.   96-bis.   -   I  posti  di  ricercatore  universitario  sono
determinati dalla tabella D annessa al presente statuto.
  Per  quanto  riguarda  i compiti dei ricercatori universitari ed il
loro stato giuridico ed economico si fa riferimento alla normativa in
vigore nelle Universita' statali.
  Nella  prima  applicazione  i  posti  di  ricercatore universitario
verranno  conferiti previo giudizio di idoneita' secondo le procedure
previste  dagli  articoli  58  e  seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.