stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-2-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 58

Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari


Nella prima applicazione del presente decreto sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità:
a) i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
b) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;
c) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62;
d) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n.
70 e successive modifiche, nonché dall'Accademia nazionale dei lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;
e) i perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;
f) i titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti su fondi destinati dal consiglio di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;
g) gli assistenti incaricati o supplenti o professori incaricati supplenti;
h) i lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione anteriore al 31 ottobre 1979, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54 che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultino aver maturato, agli effetti legali due anni di servizio; (11)
((13))
i) i medici interni universitari assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari. (7)
Hanno titolo di partecipare al giudizio di idoneità gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979 che si intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici ovvero abbiano svolto la loro attività presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno accademico che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979.
Tale periodo si considera decorrente per i vincitori di pubblici concorsi dalla data della pubblicazione della graduatoria.
Il congedo obbligatorio per maternità o per servizio militare di leva non pregiudica il diritto di partecipazione al giudizio di idoneità.
Per l'inquadramento nel ruolo del ricercatore si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana. Per gli aventi titolo all'inquadramento si richiede un titolo di studio equivalente alla laurea italiana.
--------------
AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 27/02/1985, n. 50) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, lett. i, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (riordinamento della docenza universitaria), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di Facoltà per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari.
---------------
AGGIORNAMENTO (11)

La Corte Costituzionale con sentenza 7-23 luglio 1987, n. 284 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1987, n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, primo comma, lett. h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), nella parte in cui richiedono ai lettori ivi indicati un'anzianità di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980.
---------------
AGGIORNAMNETO (13)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-14 febbraio 1989, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 22/02/1989, n. 8) ha disposto l'illegittimità costituzionale dell' 58, primo comma, lettera h), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), nella parte in cui non prevedono l'ammissione dei lettori incaricati ex art. 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.