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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1516

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila.

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Testo in vigore dal:  11-2-1966

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera degli studi di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di L'Aquila, approvato con il decreto sopraindicato è modificato come appresso:
Art. 70, relativo agli indirizzi del corso di laurea in Fisica, viene abrogato e sostituito dal seguente:
Il corso degli studi si distingue in due indirizzi:
didattico ed applicativo.
Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:
per il primo anno: Analisi matematica I; Geometria I; Fisica generale I; Chimica con esercitazioni di laboratorio;
Esperimentazioni di fisica I;
per il secondo anno: Analisi matematica II; Fisica generale II; Meccanica razionale; Esperimentazioni di fisica II.
Gli insegnamenti di Fisica generale I e II; Analisi - matematica I e II constano ciascuno di due corsi distinti, il primo propedeutico al secondo sia per la frequenza, che per gli esami che sono distinti.
Gli insegnamenti di Esperimentazioni di fisica I e II e di Chimica con esercitazioni di laboratorio devono avere carattere pratico, in modo da portare i singoli studenti a sperimentare di persona. Gli altri corsi sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.
Per essere ammesso a sostenere gli esami del 2° biennio lo studente dovrà aver superato una prova di conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua di importanza scientifica.
L'art. 71 relativo allo sbarramento, circa l'iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Fisica, è soppresso con il relativo spostamento della successiva numerazione.
Art. 73, relativo agli insegnamenti del corso di laurea in Fisica, è abrogato e sostituito dal seguente:
Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:
a) per l'indirizzo didattico: Complementi di Fisica generale I e II (biennale); Preparazioni di esperienze didattiche I e II (biennale);
b) per l'indirizzo applicativo: Laboratorio di fisica I;
Laboratorio di fisica I.
Inoltre per ogni orientamento dell'indirizzo applicativo dovranno essere seguiti altri quattro insegnamenti qualificativi, e per l'indirizzo didattico due tra quelli dell'elenco successivo secondo curricula consigliati annualmente dalla Facoltà, nei rispettivi piani di studio o proposti all'approvazione della Facoltà dallo studente stesso.
Corsi a scelta:
Aereologia; Analisi numerica; Astronomia; Calcolo delle probabilità; Calcolo elettronico; Cibernetica e teoria dell'informazione; Complementi di fisica; Elettronica; Elettronica applicata;. Fisica molecolare; Fisica nucleare; Fisica dello stato solido; Fisica superiore; Fisica terrestre; Fisica teorica;
Geofisica; Geofisica applicata; Geologia; Geomagnetismo; Istituzioni di fisica matematica; Matematiche complementari; Meccanica superiore;
Meteorologia; Mineralogia; Onde elettromagnetiche; Relatività;
Sismologia; Storia della fisica.
Per ciascuno degli insegnamenti, anche biennali, dovrà essere sostenuto un esame distinto per ogni anno di corso.
Art. 75, relativo alle modalità degli esami di laurea del corso di laurea in Fisica, è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea comprende due prove di cui la prima deve precedere la seconda:
1) esame di cultura generale nelle scienze fisiche;
2-a) discussione di una tesi scritta su argomento attinente ad uno dei corsi di cui lo studente abbia superato l'esame e che sia compreso nel piano di studi dell'indirizzo seguito. Alla tesi non si richiede necessariamente carattere di ricerca originale;
2-b) discussione di una tesina orale scelta dalla Commissione tra due assegnate in materie del corso di laurea diverse tra di loro e da quella della tesi.
Quindici giorni prima della data fissata per la discussione della tesi di laurea il candidato deve depositare presso la segreteria dell'Università il testo della dissertazione scritta ed i titoli delle due tesine, tutti debitamente firmati dai relatori.
Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione solo nella carriera scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1966

Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 26. - VILLA