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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1981, n. 508

Attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo ai segretari comunali e provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  13-9-1981 al: 5-6-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'accordo relativo al triennio 1979-81, intervenuto tra il Governo ed i rappresentanti dell'Unione nazionale segretari comunali e provinciali per il personale contemplato negli articoli 40 e 41 del titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Attesa la necessità di integrare la disciplina prevista per il personale di cui al titolo I della citata legge 11 luglio 1980, n. 312;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno; Decreta:

Art. 1

Trattamento economico


Ferma restando l'attribuzione della qualifica di segretario capo al maturare di quattro anni e sei mesi nella qualifica di segretario comunale e la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, con effetto dal 1 febbraio 1981 ai segretari comunali e segretari capi di cui all'art. 40 della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete il trattamento economico iniziale annuo lordo di lire sei milioni.
Dopo i primi due anni lo stipendio annuo lordo è stabilito in L.
6.300.000.
La progressione economica si sviluppa con le modalità previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.
Le sette classi dell'8 per cento successive alla prima si calcolano sullo stipendio di L. 6.300.000 di cui al precedente secondo comma.