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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 40

(Inquadramento nelle qualifiche funzionali dei segretari comunali)

I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1 luglio 1978, alla qualifica funzionale settima e transitano a quella ottava al compimento dell'anzianità prevista dalle norme vigenti per la promozione alla qualifica di segretario capo, previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi in sedi di classe terza con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.
Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale:
i segretari capi titolari di comuni della classe terza;
i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 387 e superiore;
i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al comma precedente. In mancanza di detta dichiarazione gli interessati potranno accedere all'ottava qualifica funzionale solo al compimento dell'anzianità prevista dalla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per il conseguimento del parametro di stipendio 387.
In deroga al disposto di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari capi inquadrati nella ottava qualifica funzionale previa dichiarazione di cui al presente articolo potranno essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo la rispettiva competenza, in sedi della classe terza della stessa o di altra provincia, nell'ambito regionale, rimaste vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.
I segretari comunali idonei dei concorsi per esami e per titoli ai posti della soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e della qualifica di segretario generale di 2ª classe espletati ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, saranno inseriti nelle graduatorie dei due concorsi immediatamente successivi che verranno banditi per la copertura di posti di segretario generale di 2ª classe dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Tale inserimento avverrà sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame integrato con quello che sarà attribuito dalla commissione del concorso agli eventuali titoli posseduti.
Il punteggio complessivo sarà maggiorato dal coefficiente di anzianità che sarà stabilito con decreto del Ministro dell'interno su proposta di un gruppo misto formato di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, nonché dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, della Unione province d'Italia e delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.