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DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 397

Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 536 (in G.U. 28/09/1981, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
Testo in vigore dal:  5-1-1982
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ravvisata la urgente necessità di intervenire in favore delle popolazioni del Trapanese colpite dal terremoto del giugno 1981;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA:

Il seguente decreto:

Art. 1



Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui ai primi sei commi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo art. 9 possono rinunciarvi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, optando per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune, ai sensi del successivo art. 7. L'alloggio è assegnato gratuitamente in proprietà - con divieto di alienazione per un decennio a decorrere dalla data di assegnazione - ed i diritti sull'immobile distrutto o da demolire e sulla relativa area di sedime sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile distrutto o da demolire, l'assegnatario è tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 799, convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 marzo 1982, n. 60, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di novanta giorni previsto dal secondo comma del presente articolo "è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982".