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DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 397

Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 536 (in G.U. 28/09/1981, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
Testo in vigore dal: 5-1-1982
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ravvisata la urgente necessita'  di  intervenire  in  favore  delle
popolazioni del Trapanese colpite dal terremoto del giugno 1981; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 luglio 1981; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro; 
 
                               EMANA: 
 
                        Il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Per la ricostruzione di unita'  immobiliari  destinate  ad  uso  di
abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da  demolire  per
effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo,
Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di  diritto
di proprieta' alla data del sisma e' assegnato un contributo  secondo
le modalita' di cui ai primi sei commi dell'articolo 9 della legge 14
maggio 1981, n. 219. 
  Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a)  del  primo
comma del medesimo art. 9 possono rinunciarvi, entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  optando  per
l'assegnazione di un alloggio realizzato dal  comune,  ai  sensi  del
successivo  art.  7.  L'alloggio  e'   assegnato   gratuitamente   in
proprieta' - con divieto di alienazione per un decennio  a  decorrere
dalla data di assegnazione - ed i diritti sull'immobile  distrutto  o
da demolire e sulla  relativa  area  di  sedime  sono  trasferiti  al
comune.  Qualora  la  superficie  dell'unita'  immobiliare  assegnata
superi di oltre il 20 per cento  la  superficie  utile  dell'immobile
distrutto o da demolire, l'assegnatario e' tenuto  al  pagamento  del
valore della parte eccedente. ((3)) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
Il D.L. 22 dicembre 1981, n. 799,  convertito,  senza  modificazioni,
dalla L. 5 marzo 1982, n. 60, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
il termine di novanta giorni previsto dal secondo comma del  presente
articolo "e' riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982".