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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1981, n. 271

Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1981)
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Testo in vigore dal: 20-6-1981
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; 
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
  Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255; 
  Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81, conclusi il
16 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della  Federazione
unitaria  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  e  i   sindacati   della   scuola
confederali,   i   sindacati   autonomi   SNALS-CONFSAL,   CISAS    e
CISAS-FISAFI, SNSM, CISAL (SNAP-CISAL  scuola)  e  SNIA,  nonche',  a
parte,   con   i   rappresentanti   della    Federazione    nazionale
CISNAL-Scuola; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Con decorrenza 1 febbraio  1981,  al  personale  ispettivo  tecnico
periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle  scuole
materne, elementari,  secondarie  ed  artistiche,  delle  istituzioni
educative e delle  scuole  speciali  dello  Stato,  inquadrato  nelle
qualifiche funzionali ai sensi dell'art. 46  della  legge  11  luglio
1980, n. 312, ivi compreso il personale non  docente  delle  carriere
ausiliaria, esecutiva e di concetto di  cui  al  successivo  art.  66
della  legge  medesima,  compete  i  seguenti  stipendi  annui  lordi
iniziali: 
    

seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.682.000
terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.060.000
quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000
quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000
sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.716.000
settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.400.000
ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.300.000

    
  Al compimento di tre, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, sedici
e  diciotto  anni  di  anzianita'  di  servizio  senza  merito  nella
qualifica di  appartenenza,  sono  attribuite  successive  classi  di
stipendio con un aumento costante dell'8 per  cento  dello  stipendio
iniziale di livello. 
  Per i docenti di ruolo della scuola secondaria superiore, dei licei
artistici e degli istituti d'arte, gia'  compresi  nella  tabella  C,
quadro  I,  annessa  al  decreto-legge  30  gennaio  1976,   n.   13,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n.  88,  le
classi  stipendiali  successive  all'iniziale  sono   attribuite   al
compimento di due, quattro, sei, otto, dieci, dodici,  quattordici  e
sedici anni di anzianita' di servizio senza demerito nella  qualifica
di appartenenza. 
  Per ogni biennio di servizio prestato senza demerito nella medesima
classe stipendiale sono corrisposti aumenti periodici in ragione  del
2,50 per cento dello stipendio della classe stessa. 
  Nel periodo di permanenza in  ciascuna  classe  di  stipendio  sono
altresi' attribuiti o  anticipati,  per  nascita  di  figli  o  altre
situazioni previste dalle  disposizioni  vigenti,  aumenti  periodici
biennali, anche convenzionali, del 2,50  per  cento  dello  stipendio
della classe stessa. 
  Gli aumenti periodici di stipendio maturati in ciascuna classe sono
riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. 
 
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Nota redazionale 
  Il  testo  delle  premesse  e'  riportato  gia'  integrato  con  le
correzioni apportate dall'avviso  di  rettifica  pubblicato  in  G.U.
11/06/1981, n. 159 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.