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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 46

(Inquadramento nelle qualifiche funzionali)


Il personale in servizio alla data del 1 giugno 1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1 giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:
nella seconda qualifica gli accudienti di convitto;
nella terza qualifica i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri;
nella quarta qualifica il personale delle carriere esecutive e gli assistenti della scuola materna;
nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto di segreteria;
nella sesta qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo;
nella settima qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media; i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento; gli assistenti dei licei artistici;
nell'ottava qualifica il personale ispettivo tecnico-periferico e il personale direttivo.
Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1 aprile 1979, abbia la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di lire 3.150.000.
Il personale della carriera di concetto che, alla data del 10 aprile 1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, e collocato nella sesta qualifica ai soli fini retributivi.
L'inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo comma sarà disposto anche nei confronti del personale, rispettivamente, delle carriere esecutive con qualifica di applicato od equiparata e della carriera di concetto con qualifica di segretario, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino attribuiti rispettivamente il parametro 213 ed il parametro 297. Detto inquadramento avverrà gradualmente al maturare dell'anzianità richiesta dal precedente ordinamento per lo scrutinio alle qualifiche di applicato superiore od equiparate e segretario capo.
Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1 giugno 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri indicati nel presente articolo.
Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1 giugno 1977 e il 1° aprile 1979 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1 aprile 1979; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dalla effettiva assunzione del servizio.
Ove la data di decorrenza giuridica indicata nel provvedimento di nomina fosse anteriore al 1 giugno 1977, la decorrenza giuridica dell'inquadramento nelle qualifiche viene fissata a questa ultima data, fermo restando il riconoscimento del periodo anteriore al 1 giugno 1977 ai fini della determinazione del maturato economico della vecchia carriera.