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DECRETO-LEGGE 30 aprile 1981, n. 168

Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1981, n. 331 (in G.U. 30/06/1981, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1982)
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Testo in vigore dal: 28-11-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure in materia di
assistenza sanitaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita';

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Fermi  restando  i  termini  e  le  modalita'  fissati  dalle leggi
regionali  o  provinciali  per  l'entrata  in  funzione  delle unita'
sanitarie  locali,  a  decorrere  dal  1 gennaio 1981 nelle regioni e
nelle  province autonome di Trento e Bolzano, qualora non siano stati
ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'art. 61 della
legge  23  dicembre  1978,  n.  833, relativi alla costituzione delle
unita'  sanitarie locali, e' nominato un commissario unico regionale,
il  quale  subentra,  per  il  relativo  territorio, nei compiti gia'
spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse,
servizi   e   gestioni  autonome  con  compiti  di  erogazione  della
assistenza sanitaria.
  Per  gli enti e casse di carattere provinciale puo' essere nominato
un sub-commissario per ciascuna provincia.
  La  gestione  commissariale  cessa  con  la completa attuazione dei
provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno
1981.
  Il  termine  del  31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma,
del  decreto-legge  1  luglio  1980, n. 285, convertito nella legge 8
agosto  1980,  n.  441,  e'  prorogato fino al termine massimo del 30
giugno  1981  o  al  termine  piu'  breve da fissarsi con decreto del
Ministro  della  sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro   e   della   previdenza   sociale,  per  gli  adempimenti  di
liquidazione  di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge
23  dicembre  1978,  n. 833, nonche' per gli eventuali adempimenti di
gestione  connessi alla attivita' di assistenza di cui al primo comma
del  presente  articolo,  ove  richiesti  dalle  regioni  o  province
autonome  con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati
sul  fondo  sanitario  nazionale.  Tali  adempimenti  comprendono, in
particolare,  l'attivita' derivante dall'applicazione dell'art. 9 del
decreto-legge 10 luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto
1980,   n.   441;   l'assegnazione   alle   regioni  territorialmente
competenti,   per  i  servizi  delle  unita'  sanitarie  locali,  del
personale delle casse mutue aziendali affidatarie, previa verifica da
parte   della  regione  del  preesistente  rapporto  di  destinazione
esclusiva  e  continuativa  del  personale  stesso  all'attivita'  di
assistenza  sanitaria  a  carattere obbligatorio; l'ultimazione delle
procedure previste dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni.
  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza  e la difesa degli enti di cui all'articolo 12 bis del
decreto-legge  8  luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella  legge 17 agosto 1974, n. 386, nelle controversie relative alle
operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale
ufficio  liquidazione  presso  il  Ministero  del tesoro, di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
  Tutti  i  termini  sostanziali e processuali concernenti i rapporti
giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di
liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino
al 30 settembre 1981. ((3))
  All'amministrazione  economica,  normativa  e  di fine servizio del
personale   degli   enti  mutualistici  e  delle  gestioni  sanitarie
soppresse,   comandato   o  provvisoriamente  assegnato  alle  unita'
sanitarie  locali, provvedono, per la parte di rispettiva competenza,
le  regioni  e le unita' sanitarie locali nell'ambito della normativa
vigente.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  26  novembre  1981,  n. 678, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  gennaio 1982, n. 12 ha disposto (con l'art. 5) che "la
sospensione  dei  termini sostanziali e processuali, disposta fino al
30  settembre  1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge
30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27
giugno  1981,  n.  331,  e'  ulteriormente prorogata fino al 31 marzo
1982."