DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264

Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 386 (in G.U. 29/08/1974, n.225).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1982)
Testo in vigore dal: 30-8-1974
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 12-bis

  ((Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il
1  luglio  1975,  previa  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta  dei  Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la
sanita'  e  per  il  tesoro  -  e  con  il  concerto  dei Ministri di
competenza  -  sono  sciolti i consigli di amministrazione dell'INAM,
dell'ENPAS,   dell'INADEL,   dell'ENPDEDP,   dell'ENPALS,   e   delle
Federazioni nazionali delle casse mutue degli artigiani, commercianti
e  coltivatori  diretti.  Con  il  medesimo  decreto  sono nominati i
commissari  straordinari per la temporanea gestione degli enti stessi
fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo comma.
  Con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento e del
presidente   della   giunta   provinciale  di  Bolzano  sono  sciolti
rispettivamente  i  consigli  di  amministrazione  delle  casse mutue
provinciali  di  malattia  di  Trento  e  di Bolzano. Con il medesimo
decreto  sono  nominati  i  rispettivi commissari straordinari per la
temporanea  gestione  delle casse stesse fino alla data di emanazione
del decreto di cui al terzo comma.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  per  il  tesoro  e  per la sanita' e con gli altri Ministri
vigilanti,  da  emanarsi almeno 60 giorni prima del termine di cui al
successivo  comma,  sono  individuati gli altri enti non compresi tra
quelli  di cui al primo comma e le gestioni di assistenza malattia da
sopprimere.  Con  il medesimo decreto sono resi autonomi i servizi di
assistenza  sanitaria  degli enti di previdenza sociale e si provvede
alla  nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di
detti servizi.
  Al  compimento  del  biennio dalla data del decreto di cui al primo
comma,  sono  estinti  tutti gli enti e le gestioni autonome preposti
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria in regime mutualistico, le
cui   funzioni  e  relative  strutture  sono  ripartite,  secondo  le
rispettive  competenze,  tra  lo  Stato,  le regioni e gli altri enti
territoriali per l'attuazione del servizio sanitario nazionale)).