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DECRETO-LEGGE 3 luglio 1980, n. 288

Disposizioni in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/1980)
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Testo in vigore dal:  3-7-1980 al: 1-9-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata l'opportunità di ridurre, mediante accorpamento, il numero delle vigenti aliquote IVA, al fine di semplificare l'applicazione del tributo; di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, degli alcoli e dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti acquaviti e liquori, allo scopo di una maggiore razionalizzazione del relativo sistema impositivo; di disciplinare la materia delle ritenute, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per alcune categorie di redditi; di dettare norme in materia di versamento di acconto delle imposte sui redditi e in materia di deducibilità dal reddito complessivo di determinati oneri;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, per il conseguimento delle predette finalità, le occorrenti disposizioni tributarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 2 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1


Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.
Il n. 77 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte, case rurali, ceduti dalle imprese costruttrici; beni forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi;".
Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del tre e del sei per cento previsto per il settore dell'edilizia sono unificate e ridotte al due per cento.
Per le cessioni e le importazioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al n. 80 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.
Per le cessioni e le importazioni dei libri, esclusi quelli di antiquariato, di cui al n. 79 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.
Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.
Il n. 25) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.