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DECRETO-LEGGE 3 luglio 1980, n. 288

Disposizioni in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/10/1980)
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Testo in vigore dal: 3-7-1980
al: 1-9-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerata  l'opportunita'  di  ridurre, mediante accorpamento, il
numero   delle   vigenti   aliquote  IVA,  al  fine  di  semplificare
l'applicazione del tributo; di modificare il regime fiscale di alcuni
prodotti  petroliferi, degli alcoli e dei contrassegni di Stato per i
recipienti contenenti acquaviti e liquori, allo scopo di una maggiore
razionalizzazione del relativo sistema impositivo; di disciplinare la
materia  delle  ritenute, ai fini dell'applicazione delle imposte sui
redditi, per alcune categorie di redditi; di dettare norme in materia
di  versamento  di  acconto delle imposte sui redditi e in materia di
deducibilita' dal reddito complessivo di determinati oneri;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare, per il
conseguimento  delle  predette  finalita', le occorrenti disposizioni
tributarie;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri adottata il 2
luglio 1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;

                                EMANA

  Il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura
dell'uno  e del tre per cento sono unificate nella misura del due per
cento.
  Il  n.  77  della  tabella  A,  parte  II,  allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge
2  luglio  1949,  n. 408, e successive modificazioni e aggiunte, case
rurali,  ceduti  dalle  imprese  costruttrici;  beni  forniti  per la
costruzione anche in economia dei fabbricati stessi;".
  Le  aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del tre e del sei per
cento  previsto per il settore dell'edilizia sono unificate e ridotte
al due per cento.
  Per   le  cessioni  e  le  importazioni  di  materiali  e  prodotti
dell'industria  lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di
cui  al  n.  80  della  tabella  A, parte II, allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' ridotta
dal sei al due per cento.
  Per  le  cessioni  e  le  importazioni dei libri, esclusi quelli di
antiquariato,  di cui al n. 79 della tabella A, parte II, allegata al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
e' ridotta dal sei al due per cento.
  Sono  assoggettate  all'imposta  sul valore aggiunto con l'aliquota
del  due  per  cento  le  cessioni e le importazioni di apparecchi di
ortopedia   (comprese  le  cinture  medico  chirurgiche);  oggetti  e
apparecchi   per  fratture  (docce,  stecche  e  simili);  oggetti  e
apparecchi  di  protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per
facilitare  l'audizione  ai  sordi  ed  altri apparecchi da tenere in
mano,  da  portare  sulla  persona  o da inserire nell'organismo, per
compensare  una  deficienza o una infermita' (v.d. 90.19); poltrone e
veicoli  simili  per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di
propulsione  (v.d.  87.11);  altre parti, pezzi staccati ed accessori
esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.
  Il  n. 25) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' soppresso.