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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1980, n. 180

Norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1980, n. 338 (in G.U. 18/07/1980, n.196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/1980)
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Testo in vigore dal:  19-7-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino;
Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la regolazione di detto mercato al fine di evitare negative ripercussioni sull'economia del settore vitivinicolo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, per un triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto deve procedere all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione nel mercato interno e per l'esportazione, di quantitativi di prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola ottenuti da cooperative e loro consorzi, da associazioni di produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di aziende agricole
((o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari))
, entro il limite massimo della quantità dichiarata nella denuncia di produzione.
((Allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni per la vendita dell'alcole, questo prodotto non potrà essere ad essa conferito che allo, stato greggio, tenuto conto della richiesta del mercato internazionale e della possibilità del suo impiego più razionale nella produzione di alcole rettificato secondo le esigenze del mercato interno; resta salvo il diritto al conferimento della produzione di alcole buongusto prodotto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
.
Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabiliti i prezzi ai quali l'AIMA acquisterà detti prodotti nonché le caratteristiche qualitative dei prodotti medesimi ed i quantitativi che possono essere ceduti all'AIMA in ciascun anno di applicazione del presente decreto.
Per l'attuazione dei compiti di cui al primo comma l'AIMA potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei, con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.
Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.