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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1980, n. 180

Norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1980, n. 338 (in G.U. 18/07/1980, n.196).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/1980)
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Testo in vigore dal: 19-7-1980
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 69, recante norme  per  la
regolazione  del  mercato  interno  dei   prodotti   ottenuti   dalla
distillazione del vino; 
  Ritenuto che permane la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare norme per la regolazione di detto mercato al fine di  evitare
negative ripercussioni sull'economia del settore vitivinicolo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio
1980; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri
del  tesoro,  della  sanita'  e  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo  (AIMA),
in aggiunta ai compiti previsti  dalla  legge  istitutiva  13  maggio
1966, n. 303, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  per  un
triennio successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto deve  procedere  all'acquisto  ed  allo  stoccaggio,  per  la
successiva immissione nel mercato interno e  per  l'esportazione,  di
quantitativi di prodotti ricavati dalla  distillazione  dei  vini  da
tavola ottenuti da cooperative e loro consorzi,  da  associazioni  di
produttori e loro unioni e da produttori singoli titolari di  aziende
agricole ((o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione
nel caso di distillazioni  effettuate  nel  quadro  degli  interventi
comunitari)), entro il  limite  massimo  della  quantita'  dichiarata
nella denuncia di produzione. 
  ((Allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni  per  la
vendita dell'alcole,  questo  prodotto  non  potra'  essere  ad  essa
conferito che allo, stato greggio, tenuto conto della  richiesta  del
mercato internazionale e della  possibilita'  del  suo  impiego  piu'
razionale nella produzione di alcole rettificato secondo le  esigenze
del mercato interno; resta salvo il  diritto  al  conferimento  della
produzione di alcole buongusto prodotto prima dell'entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto)). 
  Con decreti  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
concerto con i Ministri del tesoro, della sanita'  e  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato saranno stabiliti i prezzi ai  quali
l'AIMA  acquistera'  detti  prodotti   nonche'   le   caratteristiche
qualitative dei prodotti  medesimi  ed  i  quantitativi  che  possono
essere ceduti all'AIMA in ciascun anno di applicazione  del  presente
decreto. 
  Per l'attuazione dei compiti di cui al primo  comma  l'AIMA  potra'
avvalersi di cooperative, di consorzi o di  loro  organizzazioni,  di
enti pubblici o  di  altri  operatori  riconosciuti  idonei,  con  le
procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303. 
  Alle operazioni previste dal  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni della legge 31 marzo 1971,  n.  144,  sul  finanziamento
degli interventi di mercato svolti dall'AIMA.