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LEGGE 31 marzo 1980, n. 126

Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1986)
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Testo in vigore dal: 8-3-1986
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((A  decorrere  dal 1 gennaio 1985 i cittadini italiani affetti dal
morbo   di  Hansen,  riconosciuti  tali  da  una  pubblica  autorita'
sanitaria  individuata dalle regioni, hanno diritto al sussidio nella
misura  di  lire  venticinquemila  giornaliere e nella misura di lire
ventisettemila  se  assistiti  a  domicilio. Tali sussidi sono esenti
dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale
sui redditi ai sensi del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  Il sussidio indicato al primo comma e' integrato di lire cinquemila
per  ogni  familiare  a  carico  e  per  i figli non a carico fino al
compimento  del  trentunesimo  anno  di eta' e a condizione che siano
conviventi e non siano titolari di reddito proprio.
  L'integrazione di cui al precedente comma in favore dei familiari a
carico viene corrisposta, a domanda degli interessati, da presentarsi
al comune di residenza, fino a 18 mesi dopo la morte dell'hanseniano.
  In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo
comma  hanno  diritto  al  sussidio  nella  misura  concorrente  alla
formazione  di un reddito annuo netto di lire sedici milioni. Ai fini
della  determinazione  di  tale  reddito  non  si  tiene  conto della
integrazione di cui al secondo comma.
  Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono
le  disposizioni  previste dal testo unico delle norme concernenti la
concessione  degli  assegni  familiari,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, e successive
modifiche ed integrazioni.
  E'  abrogato  il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 luglio
1962,  n.  921,  cosi'  come modificato dall'articolo 2 della legge 3
giugno 1971 n. 404.
  L'erogazione  del  sussidio di cui al primo comma e temporaneamente
sospesa  qualora l'hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre
agli  accertamenti  ed  ai  trattamenti  profilattici  e  terapeutici
prescritti   dall'autorita'   sanitaria   competente  presso  presidi
sanitari individuati dalla regione secondo il disposto del successivo
articolo 2.
  Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla profilassi
ed  alla  terapia  del  morbo  di  Hansen  sono  esenti  da qualsiasi
compartecipazione  a  carico  degli  assistiti.  Le  regioni, secondo
l'atto  di indirizzo e di coordinamento di cui al successivo articolo
2,  provvedono  all'acquisto  diretto,  anche all'estero, dei farmaci
specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico.
  Qualora   gli   accertamenti   ed   i  trattamenti  profilattici  e
terapeutici prescritti si svolgano presso presidi sanitari ubicati in
regione  diversa  da  quella di residenza degli hanseniani e dei loro
familiari,  le  spese  di  viaggio  sono  rimborsate  dal  comune  di
residenza   degli   assistiti,  previa  presentazione  dei  documenti
comprovanti  le  spese  sostenute.  I  comuni  iscrivono la spesa nel
capitolo  relativo alle "provvidenze a favore degli hanseniani" nella
parte  delle  entrate e nella parte delle uscite del proprio bilancio
di previsione.
  Gli  atti pubblici e le certificazioni sanitarie rilasciate ai fini
del  collocamento  o di altri usi consentiti dalla legge, riguardanti
hanseniani  guariti  o  familiari di hanseniani, non devono contenere
riferimenti  al  morbo  di  Hansen.  Le  schede  sanitarie  e  i dati
personali  riguardanti  gli  hanseniani ed i loro familiari rientrano
nelle  materie tutelate dal segreto professionale a norma delle leggi
vigenti)).