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LEGGE 31 marzo 1980, n. 126

Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1986)
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Testo in vigore dal:  27-4-1980 al: 5-9-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 10 gennaio 1979 i cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle regioni e ricoverati in appositi luoghi di cura o assistiti a domicilio, hanno diritto al sussidio nella misura di L. 20.000 giornaliere lorde.
Il sussidio indicato al primo comma è integrato di L. 4.000 per ogni familiare a carico.
In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 7.500.000, ferma restando l'integrazione di cui al precedente comma.
Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.
È abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404.
L'integrazione di cui al secondo comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta fino a ventiquattro mesi dopo la morte dell'hanseniano.
L'erogazione del sussidio di cui al primo comma è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga agli accertamenti e ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente e conformi alle norme previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.