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LEGGE 3 giugno 1971, n. 404

Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e familiari a carico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1980)
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Testo in vigore dal:  27-4-1980
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Art. 2


Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, concernente le norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico, sono sostituiti dai seguenti:
"Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 8 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne i figli a carico, in favore dei quali il detto sussidio è corrisposto fino al compimento del ventunesimo anno di età per i maschi e fino al trentesimo anno di età per le femmine.
((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 31 MARZO 1980, N. 126))
".