LEGGE 3 giugno 1971, n. 404

Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e familiari a carico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1980)
Testo in vigore dal: 27-4-1980
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Il  secondo  e  il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 luglio
1962,  n.  921,  concernente  le norme sui sussidi dei lebbrosi e dei
familiari a loro carico, sono sostituiti dai seguenti:
  "Per  la  determinazione  della  qualifica  di  familiare  a carico
valgono  le  disposizioni  di cui agli articoli 1, 3, 5 e 8 del testo
unico  delle  norme  concernenti gli assegni familiari, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e
successive  modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne i
figli  a carico, in favore dei quali il detto sussidio e' corrisposto
fino  al  compimento del ventunesimo anno di eta' per i maschi e fino
al trentesimo anno di eta' per le femmine.
  ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 31 MARZO 1980, N. 126))".