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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1979, n. 478

Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1979, n. 599 (in G.U. 30/11/1979, n.327).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1979)
Testo in vigore dal:  1-10-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare alcune misure urgenti in materia fiscale per modificare il regime fiscale sulla birra e sulle banane, nonché per istituire una imposta di fabbricazione sui tubi catodici per i televisori a colori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 600 a L. 1.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.
La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.
Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.
Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.
Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.