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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1979, n. 478

Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1979, n. 599 (in G.U. 30/11/1979, n.327).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1979)
Testo in vigore dal: 1-10-1979
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi per l'imposta di fabbricazione
sulla  birra,  approvato  con  decreto  ministeriale 8 luglio 1924, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  marzo  1976,  n.  46, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;
  Visto  il  decreto-legge  9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella
legge 1 febbraio 1978, n. 20;
 Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare alcune
misure  urgenti  in  materia fiscale per modificare il regime fiscale
sulla  birra  e  sulle  banane,  nonche' per istituire una imposta di
fabbricazione sui tubi catodici per i televisori a colori;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
Ministri  del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e
dell'agricoltura e delle foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'imposta  di fabbricazione sulla birra e' aumentata da L. 600 a L.
1.000  per  ettolitro  e  per  ogni  grado  saccarometrico del mosto,
misurato  con  saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50
del termometro centesimale.
  La  ricchezza  saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene
arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo
di grado.
  Le  frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un
decimo di grado.
  Agli  effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei
gradi  saccarometrici  e'  fissato  a  gradi 16 ed il limite minimo a
gradi 11.
  Sulla  birra  importata  dall'estero e' riscossa una sovrimposta di
confine  equivalente  all'imposta  di fabbricazione da commisurare in
base  al  volume  della  birra stessa ed al suo grado saccarometrico,
determinato  mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio
chimico  delle  dogane  e  imposte  indirette  sui campioni prelevati
all'atto dell'importazione.
  Agli  effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di
confine  sulla  birra,  sono  considerate  come  birra  anche  i suoi
succedanei.