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DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1978, n. 795

Norme in materia di mobilità dei lavoratori.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 febbraio 1979, n. 36 (in G.U. 13/02/1979, n.43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1991)
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Testo in vigore dal:  16-12-1978 al: 13-2-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme in materia di mobilità dei lavoratori al fine di assicurare il più sollecito reimpiego degli stessi in attività produttive;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali; Decreta:

Art. 1


Per aziende che ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, devono intendersi quelle che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge predetta, abbiano ottenuto provvedimento di concessione con la conseguente erogazione di contributi in conto capitale o finanziamenti a tasso agevolato.
Per agevolazioni, ai sensi del precedente comma, devono intendersi quelle per iniziative industriali previste dalle seguenti disposizioni legislative, soltanto con riferimento all'unità produttiva che ne ha usufruito:
a) art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
b) legge 2 maggio 1976, n. 183, per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;
c) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla disciplina del credito agevolato al settore industriale;
d) legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze a favore dei consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese;
e) leggi regionali per interventi di ristrutturazione, riconversione ed ampliamento di impianti industriali, a favore di unità produttive operanti nelle rispettive regioni.
Per settore produttivo ai sensi dell'art. 24 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve intendersi quello individuato dalla classificazione dell'ISTAT delle attività economiche, identificato con la sottoclasse, oppure, ove necessiti, con la classe secondo la valutazione della commissione regionale per l'impiego.