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DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1978, n. 795

Norme in materia di mobilità dei lavoratori.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 febbraio 1979, n. 36 (in G.U. 13/02/1979, n.43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/1991)
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Testo in vigore dal: 16-12-1978
al: 13-2-1979
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Vista  la  legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  10  giugno  1977, n. 291, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;
  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare norme in
materia  di  mobilita'  dei  lavoratori al fine di assicurare il piu'
sollecito reimpiego degli stessi in attivita' produttive;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e della programmazione
economica,    del    tesoro,    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  aziende  che ottengano agevolazioni finanziarie a carico dello
Stato, ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n.
675,  devono  intendersi  quelle  che,  successivamente  alla data di
entrata   in   vigore   della   legge   predetta,   abbiano  ottenuto
provvedimento   di  concessione  con  la  conseguente  erogazione  di
contributi in conto capitale o finanziamenti a tasso agevolato.
  Per  agevolazioni, ai sensi del precedente comma, devono intendersi
quelle   per   iniziative   industriali   previste   dalle   seguenti
disposizioni   legislative,   soltanto   con  riferimento  all'unita'
produttiva che ne ha usufruito:
    a)   art.   4  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  recante
provvedimenti  per  il  coordinamento  della politica industriale, la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
    b) legge 2 maggio 1976, n. 183, per la disciplina dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;
    c)  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
902, sulla disciplina del credito agevolato al settore industriale;
    d) legge 30 aprile 1976, n. 374, recante provvidenze a favore dei
consorzi e societa' consortili tra piccole e medie imprese;
    e)   leggi   regionali   per   interventi   di  ristrutturazione,
riconversione  ed  ampliamento  di  impianti industriali, a favore di
unita' produttive operanti nelle rispettive regioni.
  Per  settore produttivo ai sensi dell'art. 24 della legge 12 agosto
1977,    n.   675,   deve   intendersi   quello   individuato   dalla
classificazione  dell'ISTAT  delle attivita' economiche, identificato
con  la  sottoclasse, oppure, ove necessiti, con la classe secondo la
valutazione della commissione regionale per l'impiego.