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LEGGE 5 dicembre 1978, n. 785

Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari.

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Testo in vigore dal: 29-12-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  criterio  di  ripartizione  del  fondo  comune, stabilito dalle
lettere  a)  e  b)  del  secondo comma dell'articolo 5 della legge 29
luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 e' cosi' modificato:
    a)  il  75 per cento in proporzione alla popolazione residente in
ciascuna regione;
    b) il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalita' e
a  quello di mortalita' infantile, quali risultano dai dati ufficiali
dell'Istituto  centrale  di  statistica  relativi  al  penultimo anno
precedente a quello della ripartizione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1978

                               PERTINI

                                                ANDREOTTI - ANSELMI -
                                                   PANDOLFI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO