LEGGE 29 luglio 1975, n. 405

Istituzione dei consultori familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
Testo in vigore dal: 29-12-1978
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  Lo  Stato  assegna  alle  regioni  5  miliardi  di  lire per l'anno
finanziario  1975  e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare
il servizio previsto dalla presente legge.
  Il  fondo  comune  e'  ripartito  tra  le  regioni entro il mese di
febbraio  di  ogni  anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla
base dei seguenti criteri:
    a)  il  50 per cento in proporzione alla popolazione residente in
ciascuna regione; ((2))
    b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalita' e
di   mortalita'   infantile   quali   risultano  dai  dati  ufficiali
dell'Istituto  centrale  di  statistica  relativi  al  penultimo anno
precedente a quello della devoluzione. ((2))
  Le  somme  non  impiegate  in un esercizio possono essere impiegate
negli anni seguenti.
  Tali  finanziamenti  possono  essere integrati dalle regioni, dalle
province,  dai  comuni  o  dai  consorzi  di  comuni  direttamente  o
attraverso altre forme da essi stabilite.
  Alla copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si provvede per
il  medesimo  anno  finanziario mediante riduzione dello stanziamento
del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno medesimo.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.(1)
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AGGIORNAMENTO(1)
La  L.  22 maggio 1978, n.194 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
"Anche  per  l'adempimento  dei  compiti  ulteriori  assegnati  dalla
presente legge ai consultori familiari, il fondo dei cui all'articolo
5  della  legge  29  luglio  1975,  n.  405,  e'  aumentato  con  uno
stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni
in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo."
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AGGIORNAMENTO(2)
La  L.  5 dicembre 1978, n.785 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Il  criterio  di  ripartizione  del  fondo  comune,  stabilito dalle
lettere  a)  e  b)  del  secondo comma dell'articolo 5 della legge 29
luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 e' cosi' modificato:
    a)  il  75 per cento in proporzione alla popolazione residente in
ciascuna regione;
    b) il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalita' e
a  quello di mortalita' infantile, quali risultano dai dati ufficiali
dell'Istituto  centrale  di  statistica  relativi  al  penultimo anno
precedente a quello della ripartizione."