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LEGGE 29 luglio 1975, n. 405

Istituzione dei consultori familiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
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Testo in vigore dal:  29-12-1978
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Art. 5


Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge.
Il fondo comune è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
((2))

b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalità e di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.
((2))

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni seguenti.
Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite.
Alla copertura dell'onere di 5 miliardi per il 1975 si provvede per il medesimo anno finanziario mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.(1)
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AGGIORNAMENTO(1)
La L. 22 maggio 1978, n.194 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo dei cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo."
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AGGIORNAMENTO(2)
La L. 5 dicembre 1978, n.785 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 è così modificato:
a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
b) il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalità e a quello di mortalità infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione."