stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 dicembre 1978, n. 785

Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  29-12-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 è così modificato:
a) il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
b) il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalità e a quello di mortalità infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI ANDREOTTI - ANSELMI - PANDOLFI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO