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LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal: 6-9-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per la rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici  dei  mesi
di maggio e settembre 1976 indicati ai sensi degli articoli  1  e  20
del  decreto-legge  13  maggio  1976,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11
del  decreto-legge  18  settembre  1976,  n.  648,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' assegnato alla
regione Friuli-Venezia Giulia un  ulteriore  contributo  speciale  di
lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno  degli
esercizi dal 1978 al 1981 nonche' un contributo speciale di  lire  10
miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi
dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997, che si aggiungono
a quelli disposti con l'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio  1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 
336. 
  Con le somme anzidette la regione provvede alla ricostruzione,  con
finalita'  di  sviluppo  economico  sociale  e   di   riassetto   del
territorio, di propulsione della produzione industriale  e  agricola,
di potenziamento  dei  servizi  d'incremento  da  occupazione,  nella
salvaguardia del patrimonio etnico e culturale delle popolazioni,  in
un quadro di sicurezza idrogeologica. 
  A tal fine la regione, in  armonia  con  le  istanze  espresse  dai
comuni interessati, dai loro consorzi e dalle comunita' montane,  con
proprie leggi definisce: 
    a) le direttive per l'opera di risanamento e di  ricostruzione  e
per la formazione di un  piano  regionale  di  sviluppo  economico  e
sociale e di rinascita a carattere pluriennale  articolato  in  piani
annuali ed in  piani  comprensoriali,  con  la  individuazione  delle
opere,  ivi  comprese  quelle  infrastrutturali  da  realizzarsi   in
collegamento con le regioni finitime; 
    b)  le  indicazioni  e  i   termini   per   la   elaborazione   e
l'approvazione da parte dei comuni, dei consorzi e  delle  comunita',
sulla base degli indirizzi del piano di cui alla  precedente  lettera
a), dei piani annuali comprensoriali di sviluppo alla cui  attuazione
provvederanno gli stessi comuni, consorzi  e  comunita',  tranne  per
quanto riguarda gli interventi di  interesse  regionale;  nonche'  le
modalita' con cui la regione  provvede  al  coordinamento  dei  piani
annuali e comprensoriali di sviluppo  proposti  ed  approva  i  piani
annuali  regionali  di  intervento  comprensivi  dei  predetti  piani
comprensoriali; 
    c) i modi e i tempi per la predisposizione da parte  dei  comuni,
loro consorzi e comunita' montane, dei piani  comprensoriali  di  cui
alla precedente lettera b) e  per  la  individuazione  dei  territori
omogenei interessati; 
    d) le norme per la delega di funzione e l'attribuzione  di  mezzi
finanziari agli enti locali, alle comunita' montane, ai  consorzi  di
comuni  per  gli  interventi  ai  fini  del   risanamento   e   della
ricostruzione nonche' per l'attuazione dei  piani  comprensoriali  di
sviluppo di cui alla lettera b); 
    e) le norme per  l'accelerazione  delle  procedure  di  revisione
degli strumenti urbanistici dei comuni colpiti; 
    f) interventi straordinari  per  l'occupazione  giovanile,  sulla
base delle norme contenute nella legge 10 giugno 1977, n. 285, e  per
un programma di riqualificazione e di  formazione  professionale  dei
lavoratori, con particolare riguardo agli emigranti e alle donne; 
    g) le modalita' per l'immediata esecuzione di interventi ritenuti
urgenti ed indilazionabili, in attesa della  approvazione  del  piano
regionale; 
    h) il potere sostitutivo della regione nei casi  di  omissione  o
ritardi nell'attuazione degli interventi da  parte  di  enti  locali,
comunita' montane e consorzi di comuni. 
  Per la elaborazione del piano  regionale  di  sviluppo  la  regione
potra' avvalersi degli apporti tecnici  e  scientifici  degli  uffici
dell'amministrazione dello Stato, di  enti  e  istituzioni  nazionali
nonche' di tutti i possibili apporti esterni. 
  Con legge regionale saranno anche determinate  le  modalita'  degli
interventi e delle iniziative  nonche'  le  procedure  relative,  ove
occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla
contabilita' generale dello Stato, fermo  il  rispetto  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico.